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Riforma Terzo Settore e modifiche statutarie: nota del Ministero sulle attività di interesse generale

CSV Lombardia2019-09-26T10:57:25+02:00
Pubblicato il
19/04/2019
Di CSV Lombardia
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Gli enti di terzo settore hanno facoltà di inserire nello statuto tutte le attività indicate nell’articolo 5 del Codice del Terzo settore o devono limitarsi ad indicare solo quelle ritenute più congrue rispetto ai propri scopi statutari e al proprio campo di azione?

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha di recente risposto a questa domanda con una nota dedicata (Nota n. 3650 del 12 aprile 2019) in cui si specifica l’importanza della chiara definizione dell’oggetto sociale degli enti di terzo settore.

Gli enti, come stabilito dall’articolo 21 del Codice del terzo settore, hanno l’obbligo di indicare nello statuto le attività di interesse generale che costituiscono l’oggetto sociale e le finalità solidaristiche e di utilità sociale che scelgono di perseguire.

Attraverso la varietà dei possibili settori di attività, il legislatore ha garantito agli enti un’ampia autonomia nell’individuazione delle attività attraverso cui perseguire le finalità statutarie.

Inoltre, gli enti di terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5 a condizione che lo statuto lo consenta e che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Tuttavia, non è possibile inserire nello statuto l’elenco di tutte le attività previste dall’articolo 5, o un numero di esse, tale da rendere indefinito e non conoscibile l’oggetto sociale, perché ciò violerebbe l’obbligo di trasparenza verso terzi e il diritto degli associati di aderire ad una compagine con chiare attività e finalità. Anzi, la circolare ministeriale 20/2018 stabilisce che l’individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale debba consentire una immediata riconducibilità a quelle elencate nel Codice e che per ciascuna attività siano fornite ulteriori specificazioni circa i contenuti.

Sarà sempre possibile modificare l’oggetto sociale inserendo nuove attività o eliminando quelle che gli enti non intendono più perseguire. “Ciò dovrà essere il frutto di una precisa scelta degli associati”, spiega la nota, “da assumersi nel rispetto delle regole organizzative di cui l’ente si è dotato e secondo caratteristiche di democraticità e trasparenza”.

Notizia realizzata nell’ambito del progetto Terzo Settore in Costruzione

#TAG: Aspetti giuridici  Riforma del Terzo Settore  Terzo Settore  TSinCostruzione  

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