Dal Ministero alcuni chiarimenti sulla nomina del Presidente di ETS
Articolo a cura di Fare Non Profit | Con la nota n° 7551 del 7 giugno scorso, la Direzione Generale del Terzo settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha fornito alcuni chiarimenti sulla nomina del Presidente allâinterno degli enti del Terzo settore (ETS).
Il primo tema affrontato è quale sia lâorgano legittimato alla nomina del Presidente. Nel mondo associativo ci sono enti che prevedono la nomina diretta del Presidente da parte dellâAssemblea; in molti altri, invece, è lâorgano di amministrazione (spesso chiamato âconsiglio direttivoâ) a eleggere il presidente.
Richiamati i principi di pluralismo, libertĂ organizzativa e democraticitĂ , la D.G. sottolinea lâimportanza di come essi, allâinterno della vita associativa, si debbano bilanciare e realizzare in sinergia. Nel caso specifico della nomina presidenziale, questo avviene in tutti i casi in cui lo statuto faccia discendere la scelta del presidente da una manifestazione della volontĂ assembleare, che sia diretta o indiretta.
Lâelezione diretta è quella che avviene in seno allâassemblea. Invece, nelle forme dellâelezione indiretta, lâelezione del presidente è comunque realizzata da parte di un organo eletto dallâassemblea: il compito di individuazione del presidente è attribuito allâorgano di amministrazione, che lo elegge tra i propri componenti di nomina assembleare. In questâultimo caso, in virtĂš della âsovranaâ volontĂ assembleare, resta in capo allâassemblea il potere di revoca del presidente.
Sono invece da escludere previsioni statutarie che, appellandosi impropriamente alle forme di democrazia indiretta, riservino lâespressione di voto democratico a solo una parte degli associati o a un soggetto esterno.
Questo inquadramento risponde in modo sostanziale â prosegue la Nota â anche alla questione se il Presidente debba o meno considerarsi un organo sociale ponendosi, in caso negativo, al di fuori dal campo delle previsioni dellâart. 25, comma 1, lett. A del Codice del Terzo settore (CTS), secondo cui la nomina degli organi sociali compete allâAssemblea dei soci. Non è significativo, secondo la D.G., il dato formale della presenza o meno del presidente nel novero degli organi sociali. Lâimportante è che esso sia, effettivamente e nei fatti, manifestazione democratica e trasparente della volontĂ assembleare.
Lâultimo punto trattato dalla nota riguarda la nomina dellâorgano di controllo nelle fondazioni del Terzo settore. In particolare se, in assenza di un organo assembleare, lâorgano di controllo può essere nominato dallâorgano di amministrazione, anche quando questâultimo sia monocratico.
La nota riprende le indicazioni del CTS che si limita a prevedere la nomina dellâorgano di controllo, senza individuare il soggetto cui essa spetti (il quale potrebbe per esempio, nel caso delle fondazioni, anche essere esterno).
Questa indicazione è funzionale alla specificitĂ dellâistituto della fondazione e alla difficoltĂ di prevedere regole generali applicabili a tutte le possibili situazioni, senza rischiare di ledere il ruolo importante che riveste in esse la volontĂ del fondatore.
Detto questo, la possibilitĂ che un amministratore monocratico nomini lâorgano che deve controllarlo è, secondo la Nota, una forzatura, considerato quanto riferisce il Codice Civile allâarticolo 2399 sulle cause di ineleggibilitĂ nei sistemi di controllo delle societĂ , tra cui figurano, al punto b), gli amministratori stessi.