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Al via il Social Bonus per il Terzo settore da gennaio 2018

CSV Milano2017-12-20T00:00:00+01:00
Pubblicato il
20/12/2017
Di CSV Milano
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Via libera da gennaio al “social bonus”, lo strumento previsto dal Codice del Terzo settore che dovrebbe incentivare il recupero di immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata da parte di Enti di Terzo settore grazie anche al sostegno economico da parte di persone o società che usufruiranno di specifiche agevolazioni fiscali.

È stato firmato il 28 novembre, infatti, il protocollo d’intesa tra ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), Agenzia del demanio e Associazione nazionale comuni italiani (Anci) per consentire la destinazione a enti non profit di beni immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, da utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Gli Enti di Terzo settore dovranno predisporre dei progetti destinati alla riqualificazione di aree degradate, al miglioramento del contesto urbano e sociale, all’incentivazione di iniziative di legalità e all’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, così come indicato nel Codice del Terzo Settore.

Si tratta di una delle novità previste nell’articolo 81 del Codice del Terzo settore  che stabilisce “un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’art. 5 con modalità non commerciali”

Il credito è riconosciuto a persone fisiche ed enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, utilizzabile in compensazione e non assoggettato ai limiti di compensabilità previsti dalla legge.

Alle erogazioni liberali che danno diritto al social bonus non si applicano né la disciplina generale delle detrazioni e delle deduzioni connesse alle erogazioni a favore degli enti non profit (cfr articolo 83 del Codice) né le agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge.

. E’ istituito un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o societa’ in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalita’ organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attivita’ di cui all’art. 5 con modalita’ non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 83 ne’ le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. 2. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 e’ riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta e’ ripartito in tre quote annuali di pari importo. 3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2 e’ utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. 4. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresi’ a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonche’ della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonche’ le informazioni relative alla fruizione, in via prevalente, per l’esercizio delle attivita’ di cui all’articolo 5.
1. E’ istituito un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o societa’ in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalita’ organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attivita’ di cui all’art. 5 con modalita’ non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 83 ne’ le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. 2. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 e’ riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta e’ ripartito in tre quote annuali di pari importo. 3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2 e’ utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. 4. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresi’ a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonche’ della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente responsabile del bene, nonche’ le informazioni relative alla fruizione, in via prevalente, per l’esercizio delle attivita’ di cui all’articolo

Il sottosegretario Luigi Bobba ha dichiarato che «Il Protocollo rappresenta solo il primo atto da cui prenderà il via una fattiva collaborazione tra le Istituzioni coinvolte. Relativamente ai beni dello Stato inutilizzati, si ipotizza che il bacino da cui attingere si aggiri intorno al migliaio di immobili, per una superficie di oltre 600mila metri quadrati a cui, potenzialmente, si aggiunge tutto il patrimonio di beni pubblici di proprietà degli Enti locali e degli altri soggetti pubblici. Un’organizzazione di Terzo settore – continua il Sottosegretario – che presenterà un progetto al Ministero e che riceverà, in comodato gratuito per un determinato numero di anni, un bene pubblico metterà in moto un percorso virtuoso. L’immobile, infatti, potrà essere restaurato e utilizzato per un’attività di interesse generale. Le donazioni e le erogazioni liberali raccolte per coprire i costi di tale operazione godranno, inoltre, di un incentivo fiscale del 65% per le persone fisiche e del 50% per le persone giuridiche. Con tali progetti gli enti non profit concorreranno, quindi, alla valorizzazione e allo sviluppo di attività ad alto valore sociale».

Il Direttore dell’Agenzia del Demanio, Roberto Reggi, ha aggiunto che «L’Agenzia del Demanio, che ha nella sua mission la gestione efficiente del patrimonio immobiliare dello Stato, sta lavorando intensamente per realizzare in tutto il territorio nazionale operazioni di rigenerazione e riuso capaci di trasformare immobili dismessi o non utilizzati in contenitori di nuove attività e di nuove funzioni utili ai cittadini. Le associazioni e gli Enti del Terzo settore sono partner strategici nel portare avanti questo tipo di iniziative perché promuovono progetti capaci di costruire valore sociale, culturale e solidarietà nei territori. Dando nuova vita ad edifici abbandonati, come ad esempio ex caserme, caselli ferroviari, fari, case cantoniere e via dicendo, sono protagonisti di una trasformazione urbana virtuosa che punta a creare nuovi punti di aggregazione e integrazione, preziosi per l’intera comunità».

Analogamente, il commento del segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra: «Sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni immobili confiscati alla criminalità organizza è uno strumento di affermazione del principio di legalità così come il loro riutilizzo sociale ha una forza simbolica e concreta molto importante poiché concorre alla crescita dei territori stimolando la cooperazione, la partecipazione attiva e l’occupazione».

Infine, il Prefetto Ennio Mario Sodano ha commentanto: “Per l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che ha lo scopo di amministrare e destinare questi immobili, questo protocollo rappresenta una possibilità concreta di potersi avvalere della cooperazione di enti locali ed organizzazioni del terziario, anche attraverso l’autonoma iniziativa di cittadini rivolta a perseguire il bene comune. Inoltre, permetterà allo Stato di intensificare non solo il monitoraggio e la classificazione dei beni attualmente gestiti dall’Agenzia, ma anche contribuire, attraverso la loro ristrutturazione al miglioramento del contesto urbano e sociale, all’incentivazione di iniziative di diffusione della legalità, assicurando nel contempo le migliori condizioni di efficienza ed economicità».

(Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali)

#TAG: Riforma del Terzo Settore  

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